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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Governo ha facolta', nei confronti dei Paesi che limitano la
libera concorrenza dei traffici marittimi internazionali con misure
di discriminazione pregiudizievoli per la marina mercantile italiana
- quali riserve di traffico, regolamentazioni portuali e fiscali
preferenziali, regimi di controllo o doganali intesi ad influire
sulla scelta della bandiera - di sottoporre ad autorizzazione il
trasporto su navi battenti bandiera di detti Paesi.