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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le merci la cui importazione in condizioni di dumping cagioni o
minacci di cagionare sensibile danno alla produzione nazionale o
ritardi sensibilmente il sorgere di una produzione nazionale sono
soggette ad un diritto anti-dumping.
Agli effetti della presente legge si ha importazione di merce in
condizione di dumping quando il prezzo delle merci e':
a) inferiore al prezzo comparabile praticato nel corso di
operazioni commerciali per una merce simile destinata al consumo nel
Paese esportatore;
b) o, in assenza di tale prezzo sul mercato interno nel Paese
esportatore, inferiore al piu' alto prezzo comparabile praticato per
l'esportazione di una merce simile verso un Paese terzo nel corso di
operazioni commerciali normali
c) o, in assenza dei suddetti prezzi di riferimento, inferiore al
costo di produzione di questa merce nel Paese di origine, maggiorato
di un ragionevole supplemento per le spese di vendita e per il
margine di profitto.
In ciascun caso, sara' tenuto conto delle differenze nelle
condizioni di vendita, delle differenze di imposizione fiscale e
delle altre differenze che possano influisce sulla comparabilita' dei
prezzi