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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I primi tre commi dell'articolo 54 dell'allegato A) al regio
decreto 8 gennaio 1931, n. 148, cosi' come modificati dall'articolo 2
della legge 3 novembre 1952, numero 1982, sono sostituiti dai
seguenti:
"Le punizioni per le mancanze di cui agli articoli 43, 44 e 45 sono
inflitte con deliberazione del Consiglio di disciplina costituito
presso ciascuna azienda o ciascuna dipendenza da azienda con
direzione autonoma:
1) da un presidente nominato dal direttore dello Ispettorato
compartimentale della motorizzazione civile e trasporti in
concessione e scelto preferibilmente tra i magistrati;
2) da tre rappresentanti effettivi dell'azienda designati, su
richiesta del Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione), dall'organo
che legalmente rappresenta l'azienda e scelti tra i consiglieri di
amministrazione o tra i funzionari con facolta', in mancanza, di
conferire ad altri l'incarico;
3) da tre rappresentanti effettivi del personale, designati dalle
Associazioni sindacali nazionali dei lavoratori numericamente piu'
rappresentative, su richiesta del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, e scelti, con precedenza, tra gli agenti
appartenenti alla azienda.
Per ciascuno dei rappresentanti di cui al comma precedente e'
nominato negli stessi modi un supplente.
Alla nomina dei rappresentanti aziendali e del personale provvede
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per i trasporti, nonche' con il Ministro per l'interno
quando trattasi di personale di pubblici trasporti in concessione od
in esercizio ad aziende municipalizzate, a Comuni, Province, Regioni
e relativi Consorzi".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 marzo 1963
SEGNI
FANFANI - BERTINELLI -
TAVIANI - MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: BOSCO