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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai cappellani che prestano servizio negli Istituti di prevenzione e
pena, di cui alle annesse tabelle a), b) e c) e corrisposta
rispettivamente una indennita' mensile supplementare di lire 21.000,
15.000 e 12.000.
Le tabelle di cui al precedente comma, possono essere modificate
con decreto del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con il
Ministro per il tesoro.