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La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Fanno parte integrante, quale zona di espansione del porto
commerciale e industriale di Venezia e della annessa zona
industriale, le aree e gli specchi d'acqua di cui all'allegata
planimetria (allegato A) e compresi entro il perimetro come di
seguito descritto:
a nord: dal canale di grande navigazione Malamocco-Marghera,
lungo il ciglio settentrionale di Fossetta dei Barambani e canale
Bondante di sotto;
a ovest: lungo il ciglio occidentale del canale Bondante di sotto
fino alla confluenza col Taglio Barbieri del Taglio Barbieri; del
canale Bondantino fino alla sua intersezione col canale Poloschiavo
verso sud, fino al confine territoriale del comune di Mira;
a sud: lungo il confine territoriale del comune di Mira col
comune di Campagnalupia;
a est: lungo il confine territoriale del comune di Mira col
comune di Venezia, fino al punto di intersezione con il canale di
grande navigazione Malamocco-Marghera a nord delle Motte di Volpego;
indi sponda occidentale del canale Malamocco-Marghera fino alla
altezza della Fossetta dei Barambani.
L'esatta ricognizione territoriale e' affidata al Magistrato alle
acque di Venezia che dovra' provvedervi entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.