Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a provvedere in
conformita' alle disposizioni di cui agli articoli 1 lettere d), c)
f), g) h), 2, 5, 10 e 11 della legge 3 aprile 1955, n. 279, in
relazione alle calamita' naturali di cui alle lettere seguenti e nei
limiti di stanziamento a fianco di ciascuna indicati:
a) alluvioni verificatesi nel bacino imbrifero del fiume Oglio e
affluenti durante il secondo semestre del 1960, nelle province di
Brescia e Bergamo, per la somma di lire 1.800 milioni;
b) alluvioni verificatesi nella provincia di Terni nel 1960 e
terremoti verificatisi nelle province di Terni, Perugia e Rieti nel
1960 e nel 1961, per la somma di lire 350 milioni;
c) terremoti verificatisi nel secondo semestre del 1960 nella
provincia di Firenze, per la somma di lire 350 milioni;
d) alluvioni verificatesi nel secondo semestre del 1960 nella
provincia di Rovigo, per la somma di lire 150 milioni;
e) alluvioni verificatesi negli anni 1960 e 1961 nei Comuni
rivieraschi del lago di Garda, per la somma di lire 200 milioni.