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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei
Corpi della Guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e
degli agenti di custodia e' attribuito, a decorrere dal 1 gennaio
1963, un assegno temporaneo, nelle seguenti misure mensili lorde:
Generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti . . . . . L. 75.000
Generali di divisione e gradi corrispondenti. . . . . . . . L. 70.000
Generali di brigata e gradi corrispondenti. . . . . . . . . L. 52.000
Colonnelli e gradi corrispondenti . . . . . . . . . . . . . L. 39.000
Tenenti colonnelli e gradi corrispondenti . . . . . . . . . L. 31.500
Maggiori e gradi corrispondenti . . . . . . . . . . . . . . L. 24.650
Capitani e gradi corrispondenti . . . . . . . . . . . . . . L. 23.350
Tenenti e sottotenenti e gradi corrispondenti . . . . . . . L. 18.000