Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al personale dell'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello
Stato e' attribuito, a decorrere dal 1 gennaio 1963, un assegno
temporaneo, nelle misure mensili lorde indicate nella unita tabella.
Per i coefficienti di stipendio non contemplati nella tabella vale la
misura indicata nella tabella stessa per il coefficiente
immediatamente inferiore.