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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In caso di indizione delle elezioni politiche per una data compresa
tra il 1° ed il 30 aprile, i termini previsti dal primo e dall'ultimo
comma dell'articolo 24 e dal primo comma dell'articolo 32 della legge
7 ottobre 1947, n. 1058, sono anticipati, ad ogni effetto, per l'anno
in cui tale indizione si verifica, di un numero di giorni pari a
quelli che intercorrono fra la data della votazione e il 1 maggio.