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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il Comitato centrale della cooperazione di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, modificato dall'articolo 5 della legge 8 maggio 1949,
n. 285, e' composto:
1) dal presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal
vicepresidente della Commissione centrale per le cooperative;
2) da tre membri scelti fra quelli indicati al numero 2
dell'articolo 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato dall'articolo 3 della
legge 8 maggio 1949, n. 285;
3) da un rappresentante per ciascuna associazione nazionale di
rappresentanza, assistenza e tutela riconosciuta.
I componenti del Comitato, in caso di impedimento o di assenza,
possono farsi sostituire da altri membri - effettivi o supplenti -
della Commissione centrale per le cooperative appartenenti alla
rispettiva amministrazione od associazione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 gennaio 1963
SEGNI
FANFANI - BERTINELLI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO