Legge Ordinaria n. 48 del 30/01/1963 (Pubblicata nella G.U. del 14 febbraio 1963 n. 42)
Modifica della composizione del Comitato centrale della cooperazione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                           Articolo unico.

  Il  Comitato centrale della cooperazione di cui all'articolo 19 del
decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio  dello Stato 14 dicembre
1947,  n. 1577, modificato dall'articolo 5 della legge 8 maggio 1949,
n. 285, e' composto:
    1)  dal  presidente  o,  in caso di assenza o di impedimento, dal
vicepresidente della Commissione centrale per le cooperative;
    2)  da  tre  membri  scelti  fra  quelli  indicati  al  numero  2
dell'articolo  18  del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato  14  dicembre  1947,  n. 1577, modificato dall'articolo 3 della
legge 8 maggio 1949, n. 285;
    3)  da  un  rappresentante per ciascuna associazione nazionale di
rappresentanza, assistenza e tutela riconosciuta.
  I  componenti  del  Comitato,  in caso di impedimento o di assenza,
possono  farsi  sostituire  da altri membri - effettivi o supplenti -
della  Commissione  centrale  per  le  cooperative  appartenenti alla
rispettiva amministrazione od associazione.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 30 gennaio 1963

                                SEGNI

                                                 FANFANI - BERTINELLI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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