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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'Amministrazione delle finanze e' autorizzata:
a) ad assegnare in uso gratuito e perpetuo all'Universita' degli
studi di Pisa i terreni appartenenti al patrimonio dello Stato,
facenti parte della tenuta di Tombolo, gia' in dotazione della
Corona, indicati nella planimetria allegata alla presente legge ed
aventi complessivamente l'estensione di ettari 1.549 circa. Nella
assegnazione sono anche compresi i fabbricati che insistono sui
terreni medesimi;
b) a vendere, al prezzo di mercato, alla stessa Universita' degli
studi di Pisa, le scorte vive e morte dei terreni e dei fabbricati di
cui alla precedente lettera a).
Sono escluse dall'assegnazione le aree della stazione radio e le
relative antenne e pertinenze. L'Universita' degli studi di Pisa
nell'uso del terreno circostante a dette aree deve attenersi alle
prescrizioni e limitazioni che saranno necessarie per il
funzionamento e la manutenzione dell'intero complesso radio.