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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'articolo 4 della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, e' sostituito
dal seguente:
"Prima dell'ultimo capoverso dell'articolo 186 del regio decreto 9
luglio 1939, n. 1238, sono inseriti i seguenti Commi:
"il figlio naturale che sia stato o sia riconosciuto da un solo
genitore e che sia stato o sia successivamente adottato o affiliato,
assume il cognome dell'adottante o dell'affiliante; se sia stato o
sia adottato o affiliato da entrambi i coniugi assume il cognome del
marito, sempre che l'affiliazione non sia stata revocata o dichiarata
estinta a termine degli articoli 410 e 411 del Codice civile.
Il cognome con cui viene indicato il figlio naturale riconosciuto
da un solo genitore e successivamente adottato od affiliato, spetta
anche ai figli legittimi di costui. L'interessato, divenuto
maggiorenne, potra' richiedere di far constare la qualita', di figlio
adottivo o di affiliato".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - TAVIANI - BOSCO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO