Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato dalla Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 14 della legge 31 marzo 1956, n. 293, e' sostituito dal
seguente:
"La retribuzione soggetta a contributo e' costituita:
a) dal minimo di stipendio o paga della categoria cui l'iscritto
appartiene;
b) dall'indennita' di contingenza
c) dagli aumenti per anzianita';
d) dall'indennita' di mensa e aggiuntiva di mensa
e) dalla tredicesima mensilita';
f) dalla quattordicesima corresponsione nell'anno.
Nel caso in cui la retribuzione mensile sia corrisposta, a norma di
contratto, in misura ridotta, i contributi e le prestazioni dovranno
essere commisurati all'intera retribuzione mensile che sarebbe
spettata al lavoratore se avesse prestato normale servizio.
La retribuzione cui sono ragguagliate le prestazioni del Fondo e'
quella soggetta a contributo, determinate a norma del secondo comma
dell'articolo 17".