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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
All'articolo 119 del Codice della navigazione sono aggiunti i
seguenti commi "Per l'esercizio della pesca costiera e del traffico
locale, possono conseguire l'iscrizione nella matricola della gente
di mare della terza categoria anche coloro che abbiano superato il
venticinquesimo anno di eta' e che abbiano i requisiti stabiliti dal
regolamento per tale categoria.
A coloro che conseguono l'iscrizione nelle matricole della gente di
mare, ai sensi del precedente comma e interdetto il passaggio ad
altra categoria superiore".