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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il testo degli articoli 714, 715, 716 e 717 del codice della
navigazione e' sostituito dal seguente:
Art. 714.
Ostacoli alla navigazione
"In vicinanza degli aeroporti statali e di quelli privati aperti al
traffico aereo civile a norma dell'articolo 709, secondo comma, sono
soggetti alle limitazioni stabilite negli articoli seguenti le
costruzioni, le piantagioni arboree al fusto legnoso, gli impianti di
line elettriche, telegrafiche e telefoniche, le filovie, funivie
teleferiche, le antenne radio, gli impianti di elevazione, e in
genere qualsiasi opera, che possa, ugualmente costituire ostacolo
alla navigazione aerea, sia nelle direzioni di atterraggio che nelle
altre direzioni".
Art. 714-bis.
Direzioni d'atterraggio
"Con decreti del Ministro per la difesa, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale, sono determinati, per ciascuno degli aeroporti previsti
nel precedente articolo, le direzioni e la lunghezza di atterraggio
nonche' il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di
pericolo corrispondenti alle direzioni di atterraggio. Negli stessi
decreti deve essere indicato se l'aeroporto e' aperto al traffico
strumentale e notturno.
"Le direzioni di atterraggio sono determinate in base al sistema
orografico e al regime dei venti nella zona in cui l'aeroporto e'
istituito".
Art. 715.
Limitazioni
"Salve le diverse limitazioni stabilite per gli aeroporti aperti al
traffico strumentale notturno, nelle direzioni di atterraggio non
possono essere costituiti ostacoli a distanza inferiore ai trecento
metri dal perimetro dell'aeroporto.
"Nelle stesse direzioni, alla distanza, di trecento metri dal
perimetro dell'aeroporto non possono essere costituiti ostacoli che,
rispetto al livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle
direzioni di atterraggio superino l'altezza di:
1) metri dodici, se l'aeroporto ha lunghezza di atterraggio
inferiore a metri milleottanta;
2) metri dieci, se l'aeroporto ha lunghezza di atterraggio pari o
superiore ai metri milleottanta, ma inferiore a millecinquecento;
3) metri sette e cinquanta, se l'aeroporto ha lunghezza di
atterraggio pari o superiore ai metri millecinquecento.
"Piu' oltre, fino a tre chilometri dal perimetro dell'aeroporto,
l'altezza indicata nel numero 1) del precedente comma puo' essere
superata di un metro per ogni venticinque metri di distanza, e le
altezze indicate nei numeri 2) e 3) possono essere superate,
rispettivamente, di un metro per ogni trenta, o per ogni quaranta
metri di distanza. Tali altezze non possono oltrepassare, in ogni
caso, i quarantacinque metti sul livello medio dell'aeroporto.
"Nelle altre direzioni e fino ai trecento metri dal perimetro
dell'aeroporto non possono essere costituiti ostacoli che, rispetto
al livello del corrispondente tratto del perimetro dell'aeroporto,
superino l'altezza di un metro per ogni sette metri di distanza dal
perimetro stesso.
"Dopo il terzo chilometro in tutte le direzioni, cessa ogni
limitazione, per gli aeroporti indicati nel numero 1) del secondo
comma per gli altri, il limite di altezza di quarantacinque metri sul
livello dell'aeroporto puo' essere superato di un metro per ogni
venti metri di distanza, e cessa ogni limitazione dopo il quarto
chilometro per gli aeroporti indicati nel numero 2) e dopo il quinto
per quelli indicati nel numero 3)".
Art. 715-bis.
Aeroporti aperti al traffico strumentale e notturno - Aeroporti
militari
"Nelle direzioni di atterraggio degli aeroporti militari in genere
e degli aeroporti civili aperti al traffico strumentale e notturno,
non possono essere costituiti ostacoli di qualunque altezza a
distanza inferiore ai trecento metri dal perimetro dell'aeroporto.
"Nelle stesse direzioni, alla distanza di trecento metri dal
perimetro dell'aeroporto non possono essere costituiti ostacoli la
cui altezza superi di sei metri il livello medio dell'aeroporto; tale
limite puo' essere superato di un metro per ogni cinquanta metri di
distanza, a condizione che l'ostacolo non oltrepassi i quarantacinque
metri sul livello medio dell'aeroporto. Nello spazio compreso tra il
terzo ed il quindicesimo chilometro, il limite di quarantacinque
metri di altezza sul livello medio dell'aeroporto puo' essere
superato di un metro ogni quaranta, metri di distanza.
Dopo il quindicesimo chilometro cessa ogni limitazione.
"Intorno agli aeroporti militari nello spazio compreso tra
chilometri tre e chilometri sette e mezzo dal perimetro
dell'aeroporto l'ostacolo non deve comunque oltrepassare i sessanta
metri sul livello medio dell'aeroporto stesso".
Art. 715-ter.
Determinazione delle zone soggette a limitazioni
"La zona soggetta per ciascuno degli aeroporti alle limitazioni
stabilite dai precedenti articoli e' indicata dal Ministero della
difesa, su apposita mappa con riferimento a linee naturali del
terreno ed a, segnali indicatori collocati a cura dello stesso
Ministero. Il personale incaricato di eseguire i rilievi e di apporre
i segnali puo' accedere liberamente nella proprieta' privata. Nel
caso di opposizione da parte dei privati, puo' richiedere
l'assistenza della, forza pubblica.
"La mappa e' pubblicata mediante deposito per sessanta giorni
consecutivi nell'ufficio del Comune in cui e' situata la zona
anzidetta. Chiunque puo' consultarla.
Dell'avvento deposito e' data notizia, entro i primi quindici
giorni, mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale, nel Foglio
degli annunzi legali della Provincia e mediante manifesti affissi in
numero congruo, a cura del sindaco, nel territorio del predetto
Comune.
Successivamente, la mappa, corredata di un certificato del
segretario comunale attestante l'avvenuto deposito per sessanta
giorni consecutivi e l'avvenuta affissione dei manifesti, nonche' di
un esemplare della Gazzetta Ufficiale e del Foglio degli annunzi
legali della Provincia contenenti il predetto avviso, e' custodita
nell'archivio dello stesso ufficio comunale, e puo' essere consultata
in ogni tempo da chiunque.
"E' punito con l'ammenda fino a lire cinquemila se il fatto non
costituisce un piu' grave reato, chiunque ritarda o impedisce in
qualsiasi modo la consultazione delle mappe)".
Art. 715-quater.
Opposizione
"Nel termine di centoventi giorni da quello in cui la mappa e'
stata depositata nell'ufficio comunale, chiunque vi abbia interesse
puo', con atto notificato al Ministro per la difesa, proporre
opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni,
che lo riguarda e al decreto previsto nell'articolo 714-bis.
Di questa facolta', e del predetto termine, deve essere fatta
menzione negli avvisi e nei manifesti indicati nel precedente
articolo.
"Il Ministro per la difesa, decide con provvedimento motivato le
opposizioni, dichiara esecutiva la mappa con le eventuali
modificazioni. Il decreto di esecutivita' e' annotato sulla mappa
stessa".
Art. 715-quinquies.
Abbattimento di ostacoli
"Su proposta del Ministro per la difesa di concerto col Ministro
per la grazia e giustizia il Presidente della Repubblica puo'
ordinare, con decreto motivato, che siano abbattuti gli ostacoli alla
navigazione aerea esistenti alla data, del decreto ministeriale
previsto nel secondo comma dell'articolo 715-quater, qualora siano in
contrasto con le limitazioni stabilite negli articoli 715 e 716. Il
decreto presidenziale e' notificato all'interessato, a cura del
Ministero della difesa. E' dovuta, in questo caso, una indennita' per
il danno derivante dalla, perdita, o dalla diminuzione di un diritto.
"Il Ministro per la difesa puo' ordinare, con decreto motivato, che
siano abbattuti gli ostacoli alla navigazione aerea, costituiti in
contrasto con le limitazioni stesse, dopo la data del decreto
ministeriale previsto nel secondo comma, dell'articolo 715-quater. Il
decreto ministeriale e' notificato all'interessato, a, cura del
Ministero della, difesa. In caso di inadempimento, il Ministero della
difesa provvede di ufficio a spese dell'interessato".
Art. 716.
Campi di fortuna, campi di volo ed altri impianti
"In vicinanza di campi di fortuna, di campi di volo e di altri
impianti aeronautici possono essere vietati gli ostacoli indicati
nell'articolo 714, possono essere imposte limitazioni analoghe a
quelle previste negli articoli 715 e 713-bis e puo' essere vietata
qualsiasi modificazione della, consistenza dei fondi. Gli ostacoli
esistenti possono essere abbattuti.
"L'ordine e' dato con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta, del Ministro per la difesa di concerto col Ministro per la
grazia e giustizia. Per l'abbattimento degli ostacoli esistenti e'
dovuta una indennita' a norma del, primo comma, dell'articolo
Art. 717.
Opere, costruzioni e piantagioni che intralciano la navigazione
"Il Ministro per la, difesa puo' ordinare il collocamento di
segnali su opere, costruzioni e piantagioni che, fuori delle zone
indicate negli articoli 715 e 715-bis costituiscano intralcio per la
navigazione aerea. In questo caso, e' dovuto il rimborso delle spese
di impianto, di manutenzione e di esercizio. Puo' altresi' ordinarie
che per dette opere, costruzioni e piantagioni siano adottate altre
misure, indispensabili per insicurezza, della navigazione, aerea".
Art. 717-bis.
Impianti di pertinenza dello Stato o destinati a pubblici servizi
"Qualora l'abbattimento di ostacoli, l'apposizione di segni o
l'adozione di altre misure riguardino impianti e attrezzature di
pertinenza di Amministrazioni dello Stato o destinati ad un pubblico
servizio, i provvedimenti previsti negli articoli precedenti sono
emanati di concerto anche con il Ministro interessato".
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatta obbligo a chiunque, spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - BOSCO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO