Legge Ordinaria n. 58 del 04/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 16 febbraio 1963 n. 44)
Modificazioni ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  testo  degli  articoli  714,  715,  716  e 717 del codice della
navigazione e' sostituito dal seguente:

                              Art. 714.
                      Ostacoli alla navigazione

  "In vicinanza degli aeroporti statali e di quelli privati aperti al
traffico  aereo civile a norma dell'articolo 709, secondo comma, sono
soggetti  alle  limitazioni  stabilite  negli  articoli  seguenti  le
costruzioni, le piantagioni arboree al fusto legnoso, gli impianti di
line  elettriche,  telegrafiche  e  telefoniche,  le filovie, funivie
teleferiche,  le  antenne  radio,  gli  impianti  di elevazione, e in
genere  qualsiasi  opera,  che  possa, ugualmente costituire ostacolo
alla  navigazione aerea, sia nelle direzioni di atterraggio che nelle
altre direzioni".

                            Art. 714-bis.
                       Direzioni d'atterraggio

  "Con  decreti del Ministro per la difesa, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale,  sono  determinati,  per ciascuno degli aeroporti previsti
nel  precedente  articolo, le direzioni e la lunghezza di atterraggio
nonche'  il  livello  medio  sia  dell'aeroporto  che  dei  tratti di
pericolo  corrispondenti  alle direzioni di atterraggio. Negli stessi
decreti  deve  essere  indicato  se l'aeroporto e' aperto al traffico
strumentale e notturno.
  "Le  direzioni  di  atterraggio sono determinate in base al sistema
orografico  e  al  regime  dei venti nella zona in cui l'aeroporto e'
istituito".

                              Art. 715.
                             Limitazioni

  "Salve le diverse limitazioni stabilite per gli aeroporti aperti al
traffico  strumentale  notturno,  nelle  direzioni di atterraggio non
possono  essere  costituiti ostacoli a distanza inferiore ai trecento
metri dal perimetro dell'aeroporto.
  "Nelle  stesse  direzioni,  alla  distanza,  di  trecento metri dal
perimetro  dell'aeroporto non possono essere costituiti ostacoli che,
rispetto al livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle
direzioni di atterraggio superino l'altezza di:
    1)  metri  dodici,  se  l'aeroporto  ha  lunghezza di atterraggio
inferiore a metri milleottanta;
    2) metri dieci, se l'aeroporto ha lunghezza di atterraggio pari o
superiore ai metri milleottanta, ma inferiore a millecinquecento;
    3)  metri  sette  e  cinquanta,  se  l'aeroporto  ha lunghezza di
atterraggio pari o superiore ai metri millecinquecento.
  "Piu'  oltre,  fino  a tre chilometri dal perimetro dell'aeroporto,
l'altezza  indicata  nel  numero  1) del precedente comma puo' essere
superata  di  un  metro  per ogni venticinque metri di distanza, e le
altezze  indicate  nei  numeri  2)  e  3)  possono  essere  superate,
rispettivamente,  di  un  metro  per ogni trenta, o per ogni quaranta
metri  di  distanza.  Tali  altezze non possono oltrepassare, in ogni
caso, i quarantacinque metti sul livello medio dell'aeroporto.
  "Nelle  altre  direzioni  e  fino  ai  trecento metri dal perimetro
dell'aeroporto  non  possono essere costituiti ostacoli che, rispetto
al  livello  del  corrispondente tratto del perimetro dell'aeroporto,
superino  l'altezza  di un metro per ogni sette metri di distanza dal
perimetro stesso.
  "Dopo  il  terzo  chilometro  in  tutte  le  direzioni,  cessa ogni
limitazione,  per  gli  aeroporti  indicati nel numero 1) del secondo
comma per gli altri, il limite di altezza di quarantacinque metri sul
livello  dell'aeroporto  puo'  essere  superato  di un metro per ogni
venti  metri  di  distanza,  e  cessa ogni limitazione dopo il quarto
chilometro  per gli aeroporti indicati nel numero 2) e dopo il quinto
per quelli indicati nel numero 3)".

                            Art. 715-bis.
Aeroporti  aperti  al  traffico  strumentale  e  notturno - Aeroporti
                              militari

  "Nelle  direzioni di atterraggio degli aeroporti militari in genere
e  degli  aeroporti civili aperti al traffico strumentale e notturno,
non  possono  essere  costituiti  ostacoli  di  qualunque  altezza  a
distanza inferiore ai trecento metri dal perimetro dell'aeroporto.
  "Nelle  stesse  direzioni,  alla  distanza  di  trecento  metri dal
perimetro  dell'aeroporto  non  possono essere costituiti ostacoli la
cui altezza superi di sei metri il livello medio dell'aeroporto; tale
limite  puo'  essere superato di un metro per ogni cinquanta metri di
distanza, a condizione che l'ostacolo non oltrepassi i quarantacinque
metri  sul livello medio dell'aeroporto. Nello spazio compreso tra il
terzo  ed  il  quindicesimo  chilometro,  il limite di quarantacinque
metri  di  altezza  sul  livello  medio  dell'aeroporto  puo'  essere
superato di un metro ogni quaranta, metri di distanza.
  Dopo il quindicesimo chilometro cessa ogni limitazione.
  "Intorno   agli   aeroporti  militari  nello  spazio  compreso  tra
chilometri   tre   e   chilometri   sette   e   mezzo  dal  perimetro
dell'aeroporto  l'ostacolo  non deve comunque oltrepassare i sessanta
metri sul livello medio dell'aeroporto stesso".

                            Art. 715-ter.
          Determinazione delle zone soggette a limitazioni

  "La  zona  soggetta  per  ciascuno degli aeroporti alle limitazioni
stabilite  dai  precedenti  articoli  e' indicata dal Ministero della
difesa,  su  apposita  mappa  con  riferimento  a  linee naturali del
terreno  ed  a,  segnali  indicatori  collocati  a  cura dello stesso
Ministero. Il personale incaricato di eseguire i rilievi e di apporre
i  segnali  puo'  accedere  liberamente nella proprieta' privata. Nel
caso   di   opposizione   da   parte  dei  privati,  puo'  richiedere
l'assistenza della, forza pubblica.
  "La  mappa  e'  pubblicata  mediante  deposito  per sessanta giorni
consecutivi  nell'ufficio  del  Comune  in  cui  e'  situata  la zona
anzidetta. Chiunque puo' consultarla.
  Dell'avvento  deposito  e'  data  notizia,  entro  i primi quindici
giorni, mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale, nel Foglio
degli  annunzi legali della Provincia e mediante manifesti affissi in
numero  congruo,  a  cura  del  sindaco,  nel territorio del predetto
Comune.
  Successivamente,   la   mappa,  corredata  di  un  certificato  del
segretario  comunale  attestante  l'avvenuto  deposito  per  sessanta
giorni  consecutivi e l'avvenuta affissione dei manifesti, nonche' di
un  esemplare  della  Gazzetta  Ufficiale  e del Foglio degli annunzi
legali  della  Provincia  contenenti il predetto avviso, e' custodita
nell'archivio dello stesso ufficio comunale, e puo' essere consultata
in ogni tempo da chiunque.
  "E'  punito  con  l'ammenda  fino a lire cinquemila se il fatto non
costituisce  un  piu'  grave  reato,  chiunque ritarda o impedisce in
qualsiasi modo la consultazione delle mappe)".

                          Art. 715-quater.
                             Opposizione

  "Nel  termine  di  centoventi  giorni  da quello in cui la mappa e'
stata  depositata  nell'ufficio comunale, chiunque vi abbia interesse
puo',  con  atto  notificato  al  Ministro  per  la  difesa, proporre
opposizione  alla  determinazione  della zona soggetta a limitazioni,
che lo riguarda e al decreto previsto nell'articolo 714-bis.
  Di  questa  facolta',  e  del  predetto  termine, deve essere fatta
menzione  negli  avvisi  e  nei  manifesti  indicati  nel  precedente
articolo.
  "Il  Ministro  per  la difesa, decide con provvedimento motivato le
opposizioni,   dichiara   esecutiva   la   mappa   con  le  eventuali
modificazioni.  Il  decreto  di  esecutivita' e' annotato sulla mappa
stessa".

                         Art. 715-quinquies.
                      Abbattimento di ostacoli

  "Su  proposta  del  Ministro per la difesa di concerto col Ministro
per  la  grazia  e  giustizia  il  Presidente  della  Repubblica puo'
ordinare, con decreto motivato, che siano abbattuti gli ostacoli alla
navigazione  aerea  esistenti  alla  data,  del  decreto ministeriale
previsto nel secondo comma dell'articolo 715-quater, qualora siano in
contrasto  con  le limitazioni stabilite negli articoli 715 e 716. Il
decreto  presidenziale  e'  notificato  all'interessato,  a  cura del
Ministero della difesa. E' dovuta, in questo caso, una indennita' per
il danno derivante dalla, perdita, o dalla diminuzione di un diritto.
  "Il Ministro per la difesa puo' ordinare, con decreto motivato, che
siano  abbattuti  gli  ostacoli alla navigazione aerea, costituiti in
contrasto  con  le  limitazioni  stesse,  dopo  la  data  del decreto
ministeriale previsto nel secondo comma, dell'articolo 715-quater. Il
decreto  ministeriale  e'  notificato  all'interessato,  a,  cura del
Ministero della, difesa. In caso di inadempimento, il Ministero della
difesa provvede di ufficio a spese dell'interessato".

                              Art. 716.
          Campi di fortuna, campi di volo ed altri impianti

  "In  vicinanza  di  campi  di  fortuna, di campi di volo e di altri
impianti  aeronautici  possono  essere  vietati gli ostacoli indicati
nell'articolo  714,  possono  essere  imposte  limitazioni analoghe a
quelle  previste  negli  articoli 715 e 713-bis e puo' essere vietata
qualsiasi  modificazione  della,  consistenza dei fondi. Gli ostacoli
esistenti possono essere abbattuti.
  "L'ordine  e'  dato con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta,  del Ministro per la difesa di concerto col Ministro per la
grazia  e  giustizia.  Per l'abbattimento degli ostacoli esistenti e'
dovuta una indennita' a norma del, primo comma, dell'articolo

                              Art. 717.
   Opere, costruzioni e piantagioni che intralciano la navigazione

  "Il  Ministro  per  la,  difesa  puo'  ordinare  il collocamento di
segnali  su  opere,  costruzioni  e piantagioni che, fuori delle zone
indicate  negli articoli 715 e 715-bis costituiscano intralcio per la
navigazione  aerea. In questo caso, e' dovuto il rimborso delle spese
di  impianto, di manutenzione e di esercizio. Puo' altresi' ordinarie
che  per  dette opere, costruzioni e piantagioni siano adottate altre
misure, indispensabili per insicurezza, della navigazione, aerea".

                            Art. 717-bis.
  Impianti di pertinenza dello Stato o destinati a pubblici servizi

  "Qualora  l'abbattimento  di  ostacoli,  l'apposizione  di  segni o
l'adozione  di  altre  misure  riguardino  impianti e attrezzature di
pertinenza  di Amministrazioni dello Stato o destinati ad un pubblico
servizio,  i  provvedimenti  previsti  negli articoli precedenti sono
emanati di concerto anche con il Ministro interessato".

  La  presente  legge  munita  del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana.  E'  fatta  obbligo  a  chiunque, spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 4 febbraio 1963

                                SEGNI

                                                      FANFANI - BOSCO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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