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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Con decreto del Presidente della Repubblica, sara' provveduto,
entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla
revisione delle piante organiche del personale dalle cancellerie e
segreterie giudiziarie addetto al Ministero di grazia e giustizia ed
agli uffici giudiziari, in conformita' degli organici stabiliti dalle
tabelle annesse alla legge 23 ottobre 1960, n. 1196 e successive
modificazioni.