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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La donna puo' accedere a tutte le cariche, professioni ed impieghi
pubblici, compresa la Magistratura, nei vari ruoli, carriere e
categorie, senza limitazione di mansioni e di svolgimento della
carriera, salvi i requisiti stabiliti dalla legge.
L'arruolamento della donna nelle forze armate e nei corpi speciali
e' regolato da leggi particolari.