Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE BELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dal 60° giorno dalla pubblicazione della presente legge
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, non sono piu' dovuti i
contributi ed i soprapprezzi previsti dalle disposizioni della legge
3 novembre 1954, n. 1042, e successive modificazioni concernenti il
"Fondo nazionale per il soccorso invernale".
Dalla stessa, data le disposizioni anzidette sono sostituite da
quelle della presente legge.