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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le
Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa agli uffici a
controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio, con
Protocollo finale, conclusa a Berna l'11 marzo 1961.