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La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ordine dei giornalisti
E' istituito l'Ordine dei giornalisti.
Ad esso appartengono i giornalisti professionisti e i pubblicisti,
iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo.
Sono professionisti coloro che esercitano in mondo esclusivo e
continuativo la professionale di giornalista.
Sono pubblicisti coloro che svolgono attivita' giornalistica non
occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o
impieghi.
Le funzioni relative alla tenuta dell'albo, e quelle relative alla
disciplina degli iscritti, sono esercitate, per ciascuna regione o
gruppo di regioni da determinarsi nel Regolamento, da un Consiglio
dell'Ordine, secondo le norme della presente legge.
Tanto gli ordini regionali e interregionali, quanto l'ordine
nazionale, ciascuno nei limiti della propria competenza, sono persone
giuridiche di diritto pubblico.