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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le rette di spedalita', dovute per legge e per convenzione dai
Comuni agli ospedali civili, vestiti da Istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza riconosciute ai sensi della legge 17 luglio
1890, n. 6972, e successive modificazioni ed integrazioni, e alle
cliniche universitarie che esercitino servizio di pronto soccorso,
sono anticipate dallo Stato sino al 30 giugno 1967, con diritto di
rivalsa verso i Comuni debitori.