Legge Ordinaria n. 74 del 03/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 21 febbraio 1963 n. 50)
Modifica dell'articolo 29 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  La  lettera  a)  del  n.  1) dell'articolo 29 del testo unico delle
norme  sulla  disciplina  della  circolazione stradale, approvato con
decreto  del  Presidente della Repubblica, 15 giugno 1959, n. 393, e'
sostituita dalla seguente:
  "a) trattrici agricole, con o senza piano di carico;".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 3 febbraio 1963

                                SEGNI

                                                    FANFANI - SULLO -
                                                            MATARELLA

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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