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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
La lettera a) del n. 1) dell'articolo 29 del testo unico delle
norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica, 15 giugno 1959, n. 393, e'
sostituita dalla seguente:
"a) trattrici agricole, con o senza piano di carico;".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - SULLO -
MATARELLA
Visto, il Guardasigilli: BOSCO