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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:
Art. 1.
Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 luglio 1962, n.
1073, e' modificato come segue:
"Il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato ad assumere
impegni per lire 4.250 milioni nell'esercizio 1962-63, per lire 4.250
milioni nell'esercizio 1963-64 e per lire 3.250 milioni
nell'esercizio 1964-65, comprensivi per i primi due esercizi dei
1.500 milioni di lire autorizzati dalla, legge 9 agosto 1954, n. 645,
ripartiti come segue:
1) Per contributi destinati agli edifici della scuola elementare:
1.750 milioni negli esercizi 1962-63 e 1963-64, e lire 1.500
nell'esercizio 1964-65;
2) per contributi destinati agli edifici delle scuole per il
completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, comprese
le scuole d'arte, nonche' degli istituti professionali: lire 1.750
milioni negli esercizi 1962-63 e 1963-64, e lire 1.250 milioni
nell'esercizio 1964-65;
3) per contributi destinati agli edifici delle scuole in
locazione: lire 750 milioni negli esercizi 1962-63 e 1963-64 e lire
500 milioni nell'esercizio 1964-65".