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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Fino alla data di entrata in vigore di nuove norme regolanti le
provvidenze per la cinematografia e comunque non oltre il 30 giugno
1964, continuano ad applicarsi ad eccezione dell'articolo 29 - le
disposizioni della legge 31 luglio 1956, n. 897, con le modificazioni
ed aggiunte di cui alle legge 22 dicembre 1959, n. 1097, e 22
dicembre 1960, n. 1565, salvo quanto concerne la percentuale del
contributo statale ai film nazionali di lunghezza superiore ai 2.000
metri ammessi alla programmazione obbligatoria - compresi i film a
disegni animati - che viene ridotta al 15 per cento per i film
presentati per il nulla osta di proiezione in pubblico dal 1 aprile
1963 al 30 giugno 1964.