Legge Ordinaria n. 77 del 03/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 22 febbraio 1963 n. 51)
Disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini in materia di integrazione guadagni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Agli  operai  dipendenti  dalle aziende industriali dell'edilizia e
affini che, per effetto delle intemperie stagionali o per altre cause
non  imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, sono costretti a
sospendere  il lavoro ed a lavorare ad orario ridotto, l'integrazione
salariale  di  cui  al decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre
1945,  n.  788,  e  al decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato  12  agosto  1947,  n.  869, e' dovuta per le ore di lavoro non
prestate comprese tra 0 e 40 ore settimanali, alle condizioni, limiti
e modalita' previsti nei decreti medesimi.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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