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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai professori e agli assistenti universitari, al personale
direttivo e docente delle scuole ed istituti di istruzione
elementare, secondaria ed artistica, agli ispettori scolastici ed al
personale dipendente dall'Amministrazione della pubblica istruzione
al quale, a norma delle disposizioni vigenti, sia attribuito il
trattamento economico e di carriera stabilito per le categorie
anzidette, e' attribuito, a decorrere dal 1 maggio 1963, un assegno
temporaneo nelle misure mensili lorde indicate nella unita tabella.
Per i coefficienti di stipendio non contemplati in tale tabella, vale
la misura indicata nella tabella stessa per il coefficiente
immediatamente inferiore.