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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le quote di aggiunta di famiglia, spettanti, a norma del decreto
legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive
modificazioni, al personale statale in attivita' di servizio e quelle
spettanti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 27 maggio 1959, n.
324, e successive modificazioni, ai titolari di pensioni o assegni
indicati negli articoli 2 e 9 della predetta legge, competono, fermi
restando gli altri criteri e condizioni, anche per i figli
maggiorenni, qualora frequentino l'Universita', per tutta la durata
del corso legale, ma non oltre il 26° anno di eta'.