Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per assicurare agli studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi,
il diritto di raggiungere i gradi piu' alti degli studi, e'
istituito, con decorrenza dall'anno accademico 1962-1963, l'assegno
di studio universitario.
L'assegno viene attribuito per concorso, limitatamente ad un solo
corso di laurea; esso e incompatibile con stipendi e retribuzioni
fisse, derivanti da attivita' che non consentano l'adempimento
dell'obbligo della frequenza, previsto dal successivo articolo 3, e
non e' cumulabile con altri assegni o borse di studio, o posti
gratuiti in collegi o convitti, concessi per pubblico concorso; in
tal caso lo studente ha facolta' di optare per il godimento dell'una
o dell'altra provvidenza.
L'ammontare dell'assegno di studio e fissato in lire 180 mila per
l'anno accademico 1962-63 ed in lire 200 mila per gli anni accademici
successivi per gli studenti che appartengano a famiglia residente nel
Comune ove ha sede l'Universita' o in localita', di Comune dalla
quale si possa raggiungere quotidianamente la sede medesima; in lire
360 mila per gli altri. L'assegno non viene calcolato ai fini della
dichiarazione unica dei redditi e non e' soggetto ad alcuna tassa o
imposta; esso e' corrisposto in rate trimestrali anticipate.