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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i
segenti Accordi internazionali firmati a Berna il 25 febbraio 1961:
1) Convenzione internazionale concernente il trasporto di
viaggiatori e di bagagli per ferrovia (C.I.V.) con relativi annessi;
2) Convenzione internazionale concernente il trasporto di merci
per ferrovia (C.I.M.) con relativi annessi;
3) Protocollo addizionale alle Convenzioni internazionali
concernenti il trasporto per ferrovia di viaggiatori e di bagagli
(C.I.V.) e di merci (C.I.M.).