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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Limite massimo di eta'
L'articolo 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, e' sostituito
dal seguente:
"Il limite massimo di eta' per la partecipazione ai concorsi per
l'accesso alla carriera esecutiva degli ufficiali telefonici e'
stabilito in anni ventitre per gli aspiranti di sesso femminile e in
anni trenta per quelli di sesso maschile.
Per l'accesso alla carriera esecutiva del personale specializzato
delle stazioni ed officine telefoniche il suddetto limite e' fissato
in anni trenta".