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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Soggetti e misure della tassa di ancoraggio
Le navi nazionali e le estere equiparate in virtu' di trattati alle
nazionali, le quali compiono operazioni di commercio in un porto,
rada o spiaggia dello Stato, sono soggette ai pagamento di una tassa
di ancoraggio per ogni tonnellata di stazza netta nella seguente
misura:
a) lire 10 per ogni tonnellata eccedente le prime 50 se hanno una
stazza netta, non superiore a 200 tonnellate;
b) lire 15 se hanno una, stazza netta superiore a 200 e non a 350
tonnellate, ovvero se, avendo una, stazza netta superiore a 350
tonnellate navigano esclusivamente fra i porti dello Stato;
c) lire 80 se hanno, una stazza netta superiore a 350 tonnellate
e provengono o sono dirette all'estero.
La tassa di cui alla lettera a) e' valevole per un'anno, quelle di
cui alle lettere b) e c) per trenta giorni.
Le navi possono abbonarsi alla tassa, di ancoraggio per il periodo
di un anno nei casi di cui alle lettere b) e c) pagando
rispettivamente lire 55 e lire 175 per ogni tonnellata di stazza
netta.
Le tasse di cui ai precedenti commi decorrono dal giorno
dell'approdo.