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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Ai provveditori agli studi, provenienti dal ruolo dei presidi e
nominati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 13
marzo 1958, n. 165, vengono attribuiti, con decorrenza 1 luglio 1962,
gli aumenti periodici spettanti in base all'anzianita' complessiva di
preside di la categoria e di provveditore, eccedente i tre anni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - GUI -
TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO