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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Alla legge 29 marzo 1956, n. 288; recante norme sullo stato
giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie
di pubblica sicurezza, modificata dalla legge 27 febbraio 1958, n.
235, sono apportate le mdifiche e aggiunte di cui agli articoli dal 2
al 25 della presente legge.