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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE BELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dal 1 luglio 1902 il trattamento minimo di pensione
spettante ai coltivatori diretti ed ai mezzadri e coloni e' elevato,
per tutte le categorie di pensioni liquidate e da liquidare, a lire
10.000 mensili.
Non spetta l'elevazione del trattamento minimo a coloro che
percepiscono altre pensioni a carico della assicurazione obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o di altre forme di
previdenza sostitutive o che hanno dato titolo ad esclusione od
esonero da detta assicurazione, ovvero a carico della Gestione
speciale per gli artigiani qualora, per effetto del comando delle
prestazioni, il pensionato fruisca di un trattamento complessivo o
superiore al minimo anzidetto.
Il trattamento minimo di pensione liquidata per invalidita' e
vecchiaia e' maggiorato di un decimo del suo ammontare per ogni
figlio per il quale sussistano le condizioni stabilite dall'articolo
12, sub articolo 2 della legge 1 aprile 1952, n. 218.
Al trattamento minimo si aggiunge con aliquota pari ad un
dodicesimo del suo ammontare annuo da corrispondere in occasione
delle festivita' natalizie.
Il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base contemplato
dall'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo
modificato dalla legge 26 novembre 1955, numero 1.125, e' elevato 72
volte.