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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Centro alpinistico italiano riassume la denominazione di "Club
alpino italiano".
Esso e' dotato di personalita' giuridica ed e' sottoposto alla
vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.