Legge Ordinaria n. 93 del 03/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 26 febbraio 1963 n. 55)
Assicurazione sugli infortuni e malattie dei marittimi italiani imbarcati su navi straniere.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le  Casse  marittime  per  gli  infortuni  sul lavoro e le malattie
adriatica,  meridionale  e  tirrena,  sono  autorizzate ad assicurare
contro  gli  infortuni e le malattie, su richiesta dell'armatore, gli
equipaggi  di  navi battenti bandiera estera, in quanto composti, per
almeno due terzi, da marittimi di cittadinanza italiana.
  L'assicurazione  comprende  le  stesse  prestazioni  previste per i
marittimi  delle  navi  italiane; la sua validita' e' in ogni momento
subordinata   al   regolare   versamento   dei  contributi  da  parte
dell'armatore.
  La gestione e' tenuta in coassicurazione fra le tre Casse marittime
per  gli  infortuni  sul  lavoro e le malattie con ripartizione degli
oneri  e  dei contributi in proporzione all'ammontare complessivo dei
contributi   spettanti  a  ciascuna  Cassa  a  carico  dell'armamento
nazionale di ogni categoria.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 3 febbraio 1963

                                SEGNI

                                                 FANFANI - BERTINELLI
                                                           - MACRELLI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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