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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie
adriatica, meridionale e tirrena, sono autorizzate ad assicurare
contro gli infortuni e le malattie, su richiesta dell'armatore, gli
equipaggi di navi battenti bandiera estera, in quanto composti, per
almeno due terzi, da marittimi di cittadinanza italiana.
L'assicurazione comprende le stesse prestazioni previste per i
marittimi delle navi italiane; la sua validita' e' in ogni momento
subordinata al regolare versamento dei contributi da parte
dell'armatore.
La gestione e' tenuta in coassicurazione fra le tre Casse marittime
per gli infortuni sul lavoro e le malattie con ripartizione degli
oneri e dei contributi in proporzione all'ammontare complessivo dei
contributi spettanti a ciascuna Cassa a carico dell'armamento
nazionale di ogni categoria.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - BERTINELLI
- MACRELLI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO