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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il testo dell'articolo 1235 del Codice della navigazione e'
sostituito dal seguente:
"Agli effetti dell'articolo 221 del Codice di procedura penale sono
ufficiali di polizia giudiziaria:
1) i comandanti gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di
porto, gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi
appartenenti al ruolo servizi portuali, i sottufficiali del Corpo
equipaggi militari marittimi appartenenti alla categoria servizi
portuali, i direttori e i delegati di aeroporto, i delegati di campo
di fortuna, riguardo ai reati previsti dal presente Codice, nonche'
riguardo ai reati comuni commessi nel porto o nell'aerodromo, se in
tali luoghi mancano uffici di pubblica sicurezza. Negli aerodromi in
cui non ha sede un direttore di aeroporto o non risiede alcun
delegato, le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria: sono
attribuite al direttore di aeroporto nella cui circoscrizione
l'aerodromo e' compreso;
2) i comandanti delle navi o degli aeromobili, riguardo ai reati
commessi a bordo in corso di navigazione, nonche' riguardo agli atti
di polizia giudiziaria ordinati e alle delegazioni disposte
dall'autorita' giudiziaria;
3) i consoli, riguardo ai reati previsti da questo Codice
commessi all'estero, oltre che negli altri casi contemplati dalla
legge consolare;
4) i comandanti delle navi da guerra nazionali per gli atti che
compiono su richiesta dell'autorita' consolare o, in caso di urgenza
di propria iniziativa. I comandanti stessi vigilano sia in alto mare
sia nelle acque territoriali di altro Stato sulla polizia giudiziaria
esercitata dai comandanti delle navi nazionali.
Sono agenti di polizia giudiziaria, riguardo ai reati previsti dal
presente Codice, nonche' riguardo ai reati comuni commessi nel porto,
se in tale luogo mancano uffici di pubblica sicurezza, i sottocapi e
comuni del Corpo equipaggi militari marittimi appartenenti alla
categoria, servizi portuali.
Assumono le funzioni di agenti di polizia giudiziaria i sottocapi e
comuni di altre categorie del Corpo equipaggi militari marittimi
destinati presso le capitanerie di porto e uffici marittimi minori, i
funzionari e gli agenti dell'Amministrazione della navigazione
interna, i funzionari e gli agenti degli aerodromi statali o privati,
in seguito alla richiesta di cooperazione da parte degli ufficiali di
polizia giudiziaria.
Sono inoltre agenti di polizia giudiziaria gli agenti degli uffici
di porto ovvero di aerodromo statale o privato in servizio di ronda".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - BOSCO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO