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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' data facolta' al Ministro per la difesa di bandire un concorso
per titoli per il reclutamento straordinario di capitani in servizio
permanente nell'Arma dei carabinieri, nel limite massimo di un
quarantesimo del ruolo dei capitani dell'Arma stessa, di cui alla
tabella n. 1 annessa alla legge 16 novembre 1962, n. 1622.