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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Con effetto dal 1 gennaio 1965 e' istituita per la durata di un
triennio un'addizionale all'imposta complementare progressiva sul
reddito a favore dello Stato.
L'addizionale si applica ai redditi imponibili superiori a lire 10
milioni, nella misura del 10 per cento dell'imposta.