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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' istituita a decorrere dal 1 gennaio 1965 una imposta speciale
sul reddito delle unita' immobiliari urbane destinate ad abitazioni
considerate di lusso a norma delle disposizioni vigenti, nonche' sul
reddito delle unita' immobiliari urbane la cui costruzione sia stata
iniziata dopo il 29 maggio 1946, censite o da censire nel nuovo
catasto edilizio urbano nelle categorie A-1 e A-8.
L'imposta speciale si applica con l'aliquota del 20 per cento sul
reddito imponibile determinato ai sensi della legge 23 febbraio 1960,
n. 131.