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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e
farmacisti ospedalieri, di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97, e
successive proroghe e modificazioni, sono richiamate in vigore e
prorogate a partire dal 1 luglio 1964 fino al 30 giugno 1965.