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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'ultimo capoverso dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1963, n.
1540, con decorrenza 1 luglio 1963, e' modificato come appresso:
"Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 2 della legge 9
novembre 1957, n. 1126 e il terzo comma dell'articolo 4 della legge
28 febbraio 1953, n. 86".
Per le liquidazioni della indennita' postsanatoriale gia' avvenute
a norma dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1963, n. 1540, per la
durata di nove mesi, il pagamento degli ulteriori tre mesi di
indennita' avviene su domanda degli interessati da presentarsi
all'I.N.P.S. nel termine di due anni dall'entrata in vigore della
presente legge.