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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al secondo capoverso dell'articolo 67 della legge 3 febbraio 1963,
n. 69, sono aggiunte le seguenti parole:
"La Commissione unica procede alla iscrizione nell'elenco dei
professionisti di quei praticanti che abbiano compiuto diciotto mesi
di tirocinio tra l'entrata in vigore della presente legge e l'entrata
in vigore del regolamento di cui all'articolo 73".