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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Con effetto dal 1 gennaio 1964, il termine di validita'
dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo in materia di
assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, stabilito
dalla legge 14 luglio 1959, n. 515, e' prorogato al 31 dicembre 1966.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma addi' 12 ottobre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - TREMELLONI -
DELLE FAVE
Visto, il Guardasigilli: REALE