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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le esenzioni dall'imposta di bollo previste dalla legge 20 novembre
1951, n. 1297, e dal decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397, gia'
prorogate rispettivamente con leggi 6 maggio 1957, n. 337, e 26
maggio 1959, n. 429, sono ulteriormente prorogate per un quinquennio,
con efficacia dal 1 gennaio 1962.