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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il numero dei posti da mettere a concorso ai sensi dell'articolo 1
della legge 6 febbraio 1963, n. 96, per il reclutamento straordinario
di capitani in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri e'
elevato da un quarantesimo a un ventesimo del ruolo dei capitani
dell'Arma stessa, di cui alla tabella n. 1 annessa alla legge 16
novembre 1962, n. 1622.