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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge
Art. 1.
La delega accordata al Governo della Repubblica con legge 12
dicembre 1962, n. 1862, e' rinnovata, con gli stessi criteri e
modalita' previsti dalla legge medesima, per la durata di un anno, a
decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, relativamente
alla emanazione di norme concernenti la riorganizzazione degli uffici
centrali e periferici del Ministero della difesa e degli stabilimenti
e arsenali militari, e il riordinamento degli Stati maggiori in tempo
di pace.