Legge Ordinaria n. 1068 del 14/10/1964 (Pubblicata nella G.U. del 6 novembre 1964 n. 273)
Istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un Fondo centrale di garanzia e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento della occupazione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane
un "Fondo centrale di garanzia" per la copertura dei rischi derivanti
dalle  operazioni  di credito a medio termine, a favore delle imprese
artigiane,  effettuate  ai  sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949,
capo VI e successive modificazioni, e ammesse ai benefici del "Fondo"
in base ai criteri e alle modalita' deliberati dal Comitato di cui al
successivo articolo 3.
  La  garanzia prevista nel comma precedente e' di natura sussidiaria
e  si  esplica  fino all'ammontare del 70 per cento della perdita che
gli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35 della legge
25   luglio   1952,   n.   949,  dimostrino  di  aver  sofferto  dopo
l'esperimento  delle  procedure  di riscossione coattiva sui beni che
comunque garantiscono il credito.
  La  predetta  garanzia  ha  efficacia, a tutti gli effetti, entro i
limiti  delle  disponibilita' del Fondo e non e' cumulabile con altri
analoghi benefici previsti dalle leggi dello Stato o delle Regioni.
 

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