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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
PROMULGA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:
Art. 1.
Esercizio dell'attivita' di consulenza del lavoro
La tenuta e la regolarizzazione dei documenti delle aziende
riguardanti materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale,
quando non e' curata dal datore di lavoro, direttamente o a mezzo di
propri dipendenti, non puo' essere assunta, neanche gratuitamente, se
non dai professionisti di cui all'articolo 5 della legge 23 novembre
1939, n. 1815, o dai consulenti del lavoro.
Sono consulenti del lavoro coloro i quali, muniti dell'apposita
autorizzazione, sono iscritti nell'albo istituito dalla presente
legge.
Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio
1956, n. 860, e le piccole imprese possono affidare la tenuta e la
regolarizzazione dei documenti aziendali in materia di lavoro,
previdenza e assistenza sociale alle associazione di categoria. Tali
associazioni provvederanno ad organizzare il relativo servizio a
mezzo delle persone di cui al primo comma del presente articolo, le
quali sono direttamente responsabili a tutti gli effetti per le
attivita' svolte.