Legge Ordinaria n. 1081 del 12/10/1964 (Pubblicata nella G.U. del 7 novembre 1964 n. 274)
Istituzione dell'albo dei consulenti del lavoro.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                              PROMULGA

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

la seguente legge:
                               Art. 1.
          Esercizio dell'attivita' di consulenza del lavoro

  La  tenuta  e  la  regolarizzazione  dei  documenti  delle  aziende
riguardanti  materia  di  lavoro,  previdenza  ed assistenza sociale,
quando  non e' curata dal datore di lavoro, direttamente o a mezzo di
propri dipendenti, non puo' essere assunta, neanche gratuitamente, se
non  dai professionisti di cui all'articolo 5 della legge 23 novembre
1939, n. 1815, o dai consulenti del lavoro.
  Sono  consulenti  del  lavoro  coloro i quali, muniti dell'apposita
autorizzazione,  sono  iscritti  nell'albo  istituito  dalla presente
legge.
  Le  imprese  considerate  artigiane  ai sensi della legge 25 luglio
1956,  n.  860,  e le piccole imprese possono affidare la tenuta e la
regolarizzazione  dei  documenti  aziendali  in  materia  di  lavoro,
previdenza  e assistenza sociale alle associazione di categoria. Tali
associazioni  provvederanno  ad  organizzare  il  relativo servizio a
mezzo  delle  persone di cui al primo comma del presente articolo, le
quali  sono  direttamente  responsabili  a  tutti  gli effetti per le
attivita' svolte.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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