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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il primo comma dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1950, n. 261,
e' sostituito, con effetto dalla entrata in vigore della legge
medesima, dal seguente:
"Sui finanziamenti concessi nei limiti della somma di cui ai
precedenti articoli 6 e 7, lo Stato concorre con un contributo annuo
in misura costante del 3,50 per cento sull'importo iniziale di
ciascuno di tali finanziamenti e per la durata massima, di dieci
anni".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e di decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 febbraio 1964
SEGNI
MORO - COLOMBO -
MEDICI
Visto, il Guardasigilli: REALE